PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obbligo di riserva).

      1. I datori di lavoro pubblici e privati, che occupano più di quindici dipendenti, sono tenuti a riservare un'unità relativa al proprio personale a favore delle donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico minori o di età non superiore a ventisei anni se studenti e senza alcun reddito, ovvero con un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 7.000 euro annui, dedotto il reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze.

Art. 2.
(Requisiti).

      1. Ai fini del diritto ai benefìci previsti dalla presente legge, le donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico minori o di età non superiore a ventisei anni se studenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) età compresa tra un minimo di sedici anni e un massimo di sessanta anni;

          b) cittadinanza italiana o comunitaria o, se straniere, in possesso di regolare permesso di soggiorno;

          c) diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente;

          d) iscrizione, presso l'agenzia per il lavoro territorialmente competente, nell'elenco anagrafico dei lavoratori.

Art. 3.
(Collocamento obbligatorio).

      1. Le donne di cui all'articolo 2 sono inserite in appositi elenchi del collocamento

 

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obbligatorio o in apposite graduatorie provinciali o tenute dai centri per l'impiego territorialmente competenti, dai quali i datori di lavoro, obbligati all'assunzione, devono attingere.

Art. 4.
(Titoli preferenziali per l'accesso
alle pubbliche amministrazioni).

      1. Ai fini dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, le donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico minori o di età non superiore a ventisei anni se studenti e con reddito complessivo lordo non superiore a 7.000 euro annui, hanno preferenza nei relativi pubblici concorsi a parità di merito e a parità di titoli degli altri candidati.
      2. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al fine di inserire tra le categorie con titoli di preferenza nei pubblici concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni le donne in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.
(Assegni per il nucleo familiare).

      1. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari composti da un solo genitore e da almeno un figlio minore e in cui non sono presenti componenti inabili, sono aumentati del 15 per cento nel caso in cui il genitore sia una donna non coniugata, legalmente separata, divorziata o vedova, non convivente more uxorio, e che il figlio o i figli siano a carico e non abbiano raggiunto la maggiore età ovvero un'età non superiore a ventisei anni se studenti.
      2. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari composti da un solo genitore e da almeno un figlio minore e in cui sono

 

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presenti componenti inabili, sono aumentati del 30 per cento nel caso in cui il genitore sia una donna non coniugata, legalmente separata, divorziata o vedova, non convivente more uxorio, e che il figlio o i figli siano a carico e non abbiano raggiunto la maggiore età ovvero un'età non superiore a ventisei anni se studenti.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per figli a carico nelle famiglie monoparentali).

      1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole da: «Se l'altro genitore manca» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «Se l'altro genitore viene a mancare o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, le detrazioni di 800 euro e di 900 euro previste dalla presente lettera sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio;».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di contratto di inserimento).

      1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e della

 

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previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto al tasso di occupazione femminile nazionale o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento il tasso di disoccupazione femminile nazionale. I valori dei tassi di occupazione e disoccupazione delle citate aree geografiche sono dimezzati in caso di donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico minori o di età non superiore a ventisei anni se studenti, disoccupate o inoccupate».
      2. Il decreto di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Modifica all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di obbligo della concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto).

      1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di prevedere tale anticipazione».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di permessi mensili).

      1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. La lavoratrice o il lavoratore possono usufruire del permesso mensile di

 

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cui al comma 3 anche per assistere soggetti anziani, parenti o affini entro il sesto grado, con handicap riconosciuto pari almeno al 33 per cento, a condizione che tali soggetti non siano ricoverati a tempo pieno. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo, prevedendo eventuali disposizioni più favorevoli al lavoratore e assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze»;

          b) al comma 7, dopo la parola: «3,» sono inserite le seguenti: «3-bis,».

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 385,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispendente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

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      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.